In generale, l'utilizzazione del personale e l'orario di lavoro del personale ATA sono oggetto di contrattazione d'istituto tra RSU e DS (art. 52 comma 10 CCNI 99 e art. 3 comma 1 lett. f CCNL 2001), pertanto le RSU dovrebbero farsi carico di rappresentare le esigenze del personale, perché è dal contratto d'istituto che dipendono gli obblighi di lavoro.
Per quanto riguarda le specifiche richieste:
1. no, purché sia rispettato il limite massimo giornaliero di 9 ore e le ore di servizio pomeridiano, prestate a completamento dell'orario dell'obbligo, siano programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell'Istituzione scolastica. Può essere prevista, a richiesta, una pausa di almeno 30 minuti se si superano le 6 ore continuative. Se si superano le 7 ore e 12 minuti la pausa è obbligatoria.
2. l'orario di servizio è in funzione delle attività prevista dal Piano dell'Offerta Formativa - POF, che è adottato dal Consiglio di Circolo, di cui fa parte anche un rappresentante ATA. Il POF stabilisce anche gli orari di apertura della scuola.
3. anche la specifica individuazioni delle attività aggiuntive (art. 54 CCNL 95, art. 52 del CCNI 99), che possono svolgersi anche all'interno dell'orario d'obbligo (la cosiddetta "intensificazione delle prestazioni"), è materia di contrattazione d'istituto. |