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COLLABORATORI SCOLASTICI - ORARIO
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DOMANDA Ho due richieste da sottoporvi in merito all'orario dei collaboratori scolastici delle scuole elementari:
1) l'orario di lavoro spezzato suddiviso tra mattina e pomeriggio deve essere compreso entro le 10 ore come negli Enti locali (es. inizio ore 8 termine massimo ore 18)?
2) l'orario di servizio deve essere fatto in funzione della presenza degli alunni nella scuola (post scuola termina alle ore 18 possono obbligarci a prestare servizio fino alle ore 19 senza considerare dalle ore 18 alle ore 19 come straordinario)?
Ringrazio anticipatamente per la gradita risposta.

RISPOSTA

In generale, l'utilizzazione del personale e l'orario di lavoro del personale ATA sono oggetto di contrattazione d'istituto tra RSU e DS (art. 52 comma 10 CCNI 99 e art. 3 comma 1 lett. f CCNL 2001), pertanto le RSU dovrebbero farsi carico di rappresentare le esigenze del personale, perché è dal contratto d'istituto che dipendono gli obblighi di lavoro.

Per quanto riguarda le specifiche richieste:

1. no, purché sia rispettato il limite massimo giornaliero di 9 ore e le ore di servizio pomeridiano, prestate a completamento dell'orario dell'obbligo, siano programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell'Istituzione scolastica. Può essere prevista, a richiesta, una pausa di almeno 30 minuti se si superano le 6 ore continuative. Se si superano le 7 ore e 12 minuti la pausa è obbligatoria.

2. l'orario di servizio è in funzione delle attività prevista dal Piano dell'Offerta Formativa - POF, che è adottato dal Consiglio di Circolo, di cui fa parte anche un rappresentante ATA. Il POF stabilisce anche gli orari di apertura della scuola.
3. anche la specifica individuazioni delle attività aggiuntive (art. 54 CCNL 95, art. 52 del CCNI 99), che possono svolgersi anche all'interno dell'orario d'obbligo (la cosiddetta "intensificazione delle prestazioni"), è materia di contrattazione d'istituto.

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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