Nella scuola dove lavoro c'è un collaboratore scolastico assunto a suo tempo dal comune in base alla legge 104/1992.
Questo collaboratore abitando in un comune diverso da quello della scuola e non avendo la patente di guida, ha sempre beneficiato di turni personalizzati in base agli orari dei mezzi di trasporto pubblico, causando forti disagi agli altri collaboratori.
Ho chiesto spiegazioni alla D.S.G.A. la quale mi ha risposto che il collaboratore in questione andava favorito anche per raggiungere la scuola.
Vorrei sapere se questo è esatto e quali sono i riferimenti normativi che consentono ciò.
RISPOSTA
Si è esatto, il comma 1 dell'art. 52 del Ccnl 2003 prevede che il personale che fruisce della L. 104/92 possa essere favorito "nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’istituzione scolastica o educativa", naturalmente questa eventualità va sempre concordata nella trattativa d'istituto tra RSU e DS (art. 52 comma 3 Ccnl 2003).
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo