- Gli ordini di servizio per quanto riguarda il personale ATA sono conseguenti al Piano delle attività, che è redatto con le seguenti modalità (art. 52 CCNI 99).
All’inizio dell’anno scolastico il segretario formula una proposta relativa alle attività. Il capo d’istituto, dopo averne verificato la congruenza rispetto al POF, ne fa oggetto di informazione e contrattazione con le RSU, e quindi la adotta.
Nella contrattazione di scuola può essere stabilito nel dettaglio quali attività rientrino nell’ordinario orario di lavoro, quali nello straordinario e quali siano da considerare aggiuntive, ossia non svolte necessariamente oltre l’orario d’obbligo (art. 54 CCNL 1995).
La puntuale attuazione del piano è compito del segretario.
Questa organizzazione dell’orario di lavoro non potrà subire modifiche, se non per nuove reali esigenze (che potrebbero essere già previste dalla contrattazione d’istituto: carenze di personale, nuove attività, ecc.) e previa una nuova negoziazione con le RSU.
Comunque contro gli ordini di servizio può essere opposta una RIMOSTRANZA:
l'art. 17 del DPR 3/57, prevede che "l'impiegato cui venga impartito dal superiore un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza in forma scritta allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darne esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale".
Quindi nel caso di ordini palesemente illegittimi (ad es. in contrasto con le delibere degli Organi Collegiali, con le norme contrattuali, coi regolamenti, codici) fare protocollare una RIMOSTRANZA. |