Le attività di aggiornamento e formazione del personale ATA sono regolate dagli artt. da 44 a 49 CCNI 99.
Inoltre è ancora in vigore il comma 13 art. 28 CCNL 95 che prevede che "la partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite di 20 ore annue, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze".
E l'art. 45 CCNI 99 ribadisce che "i corsi di aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi profili professionali".
Per la formazione sono previsti corsi da 40 a 120 ore.
L'individuazione dei criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento è oggetto di informazione preventiva alle RSU (art. 12 comma 13 del CCNI). Spetta al capo d'istituto garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da parte del personale. In ogni caso devono essere assicurate le concrete condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali (art. 10 CCNL 99). |