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| DSGA ORARIO E STRARDINARI |
| Data:
22 Gennaio, 2006 |
| DOMANDA |
1) Il Ccnl prevede per il Dsga fino a 100 ore di straordinario, queste ore sono retribuite a forfait, e cioé anche se non effettuate?
2) il Dsga ha la stessa facoltà del Ds di organizzare la propria presenza senza l'obbligo di timbrare né di firmare su alcun registro? In altri termini è inquadrato nell'area V della Dirigenza scolastica? |
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| RISPOSTA |
1. No, devono essere effettuate. Infatti l'art. 87 comma 3 lett. a) Ccnl 2003 parla esclusivamente di "compensi per lavoro straordinario" e non di "prestazioni aggiuntive" che consistono anche nella cosiddetta "intensificazione" (art. 86 comma 2 lett. d).
2. No, non è un "dirigente" (Tabb. A e D Ccnl 2003) e il suo servizio potrebbe giovarsi solo delle modalità previste dall'art. 52 Ccnl 2003, previa contrattazione tra Rsu e Ds. |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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