Per la modifica della Tabella D del CCNL 2001 (che già peggiorava il profilo rispetto al CCNL 99) ormai bisogna fare riferimento alla Sequenza Contrattuale dell'8/3/2002 e non più all'Accordo del 13/11/2001. La sostanza comunque è la stessa: "è soppressa la parola <anche>".
1. Quindi l'assistenza (non specialistica) deve essere "comunque garantita, attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi". Proprio per evitare che tutto rimanga nella discrezionalità di DS e DSGA, occorre quindi che nel contratto tra RSU e DS del vostro istituto fate stabilire le modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, e prevedere, proprio nel rispetto della normativa, "l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi".
2. Se dovesse essere prevista una funzione aggiuntiva per l'assistenza in un determinato plesso scolastico si potrebbe verificare lo spostamento di cui parlate, infatti, ai sensi dell'art. 15 del CCDN 2002 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, "l'assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del C.C.N.L. 2001. Nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai criteri dell'art. 18 del CCDN 11.7. 2000", in cui sono indicati i seguenti tre principi generali:
a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede occupata;
c) disponibilità del personale a svolgere le funzioni aggiuntive da attivarsi nelle diverse sedi.
3. L'insegnante di sostegno non è tenuto a prestare l'assistenza, che è compito dei collaboratori scolastici. |