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COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENZA HANDICAP
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DOMANDA Riguardo all'assistenza di base per alunni con handicap, il DS e il DSGA asseriscono che, con l'accordo di novembre 2001, tale mansione spetta obbligatoriamente al collaboratore scolastico, mentre al comune rimane solo l'onere di provvedere all'assistenza specialistica.
1. Noi sappiamo che l'assistenza di base, il collaboratore scolastico dovrebbe farla solo dietro funzione aggiuntiva e dopo che il circolo didattico abbia stilato una graduatoria di tutti quelli che ne facciano richiesta, quindi, chi ha ragione? Esiste un' interpretazione autentica cui far fede senza equivoci del succitato accordo tra SSLL ed Aran?
2. Cosa può succedere se in un plesso di una scuola elementare nessun collaboratore scolastico avesse intenzione di prendere la F.A. per l'assistenza di base? Sarebbe scavalcato da un neoarrivato che accettasse la F.A. e quindi spostato ad altra sede?
3. Chi invece accetta tale F.A. se la deve cavare da solo oppure deve essere aiutato anche dal maestro di sostegno quando il bambino ha necessità igieniche?

RISPOSTA

Per la modifica della Tabella D del CCNL 2001 (che già peggiorava il profilo rispetto al CCNL 99) ormai bisogna fare riferimento alla Sequenza Contrattuale dell'8/3/2002 e non più all'Accordo del 13/11/2001. La sostanza comunque è la stessa: "è soppressa la parola <anche>".

1. Quindi l'assistenza (non specialistica) deve essere "comunque garantita, attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi". Proprio per evitare che tutto rimanga nella discrezionalità di DS e DSGA, occorre quindi che nel contratto tra RSU e DS del vostro istituto fate stabilire le modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, e prevedere, proprio nel rispetto della normativa, "l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi".

2. Se dovesse essere prevista una funzione aggiuntiva per l'assistenza in un determinato plesso scolastico si potrebbe verificare lo spostamento di cui parlate, infatti, ai sensi dell'art. 15 del CCDN 2002 sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, "l'assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del C.C.N.L. 2001. Nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai criteri dell'art. 18 del CCDN 11.7. 2000", in cui sono indicati i seguenti tre principi generali:
a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede occupata;
c) disponibilità del personale a svolgere le funzioni aggiuntive da attivarsi nelle diverse sedi.

3. L'insegnante di sostegno non è tenuto a prestare l'assistenza, che è compito dei collaboratori scolastici.

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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