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| CHIUSURE PREFESTIVE |
| Data:
8 Settembre, 2003 |
| DOMANDA |
Il Consiglio d'Istituto ha deliberato il calendario delle giornate di chiusura prefestiva coincidenti con i periodi di sospensione delle attività didattiche aggiungedo altre due giornate oltre a quelle proposte dall'assemblea del personale ATA. In dicembre 2002, durante un'assemblea con le RSU (CGIL, SNALS, GILDA) abbiamo chiesto il loro parere ed hanno risposto che ciò era legittimo!!! Allora abbiamo richiesto di fornirci la normativa secondo la quale il Consiglio d'Istituto (plagiato come sempre dalla/dalle volontà del Capo d'Istituo, n.d.r.) poteva stabilire d'ufficio tale chiusura (che per noi significa gg. di ferie e/o recuperi ecc.) ma a tutt'oggi non l'hanno .... trovata. ESISTE?! |
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| RISPOSTA |
La norma è il comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87 (ripristinato nella Sequenza contrattuale 24/2/2000), però l’eventuale modifica dell’articolazione dell’orario di servizio del personale ATA deve avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 52 del CCNI 1999 (la disponibilità del personale coinvolto, innanzitutto) ed a seguito della contrattazione d’istituto tra DS e RSU. |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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