Abrogato l'art. 582 del DLgs. 297/94, la situazione è diventata più vaga.
Fermo restando che si deve ricorrere immediatamente al supplente quando manchi l'unico coll. scol. nella sede e/o nel turno (non essendo possibile "flessibilizzare" in maniera selvaggia il personale), le altre situazioni potrebbero essere regolate dal contratto d'istituto tra RSU e DS sull'utilizzazione del personale.
Se la graduatoria d'istituto è esaurita devono essere utilizzate "le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici" (art. 6 comma 3 DM 430/2000).
Qualora non si riesca a trovare il supplente neanche in questo modo si ricorre all'ufficio di collocamento richiedendo il personale in possesso dei requisiti previsti dal contratto. |