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ASSISTENTI TECNICI
Data:    8 Settembre, 2003
DOMANDA Il nostro dirigente, nella lettura (presente anche il D.S.G.A.) del piano organizzativo dei servizi tecnici per l’a.s. 2002/03, pretende:
1. L’assistente tecnico che intende chiedere un permesso orario od anche uno o più giorni di ferie, prima di portare la richiesta al protocollo della scuola, deve far vistare la propria domanda dal Direttore di Laboratorio.
2. In assenza del direttore di laboratorio l’ A.T. si dovrà rivolgere a tutti gli insegnanti che figurano in servizio nel laboratorio nella giornata interessata al permesso o ferie.
3. Se tale percorso non viene rispettato dall’interessato, la domanda non sarà assunta a protocollo e la richiesta non sarà concessa.
Inoltre sostiene che:
4. E’ compito del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi stabilire l’assegnazione dei tecnici ai vari laboratori
5. E’ compito del D.S.G.A effettuare la rotazione dei tecnici tra la sede centrale e le succursali senza stilare graduatorie interne.
È regolare tutto ciò?

RISPOSTA

1. e 2. L'art. 19 comma 8 e l'art. 21 del CCNL 95 prevedono che la richiesta di ferie e permessi sia fatta al DS, senza prevedere nessun altro passaggio. Sarà semmai il DS ad informarsi con i docenti
3. Se non dovessero accettare le domande al protocollo bisogna far mettere per iscritto il diniego dal responsabile dell'ufficio, o far intervenire le forze dell'ordine per far rispettare la legge. "La concessione del permesso (o ferie, ndr) va comunicata tempestivamente all'interessato e formalizzata con atto dell'organo competente" (CM 301/96).
4. L'assegnazione ai vari laboratori deve seguire la procedura prevista dall'art. 52 comma 10 del CCNI 99:
- All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività.
- Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere contrattato con le RSU adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA.
- Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le RSU.
5. Ai sensi dell'art. 15 CCDN 29/5/2002 “L’assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) del C.C.N.L. 2001. Nel caso in cui il contratto d’istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai criteri dell’art. 18 del CCDN 11.7.2000”, cioè:
a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede occupata l’anno scolastico precedente;
c) disponibilità del personale a svolgere le funzioni aggiuntive da attivarsi nelle diverse sedi.

Sulla base della normativa vigente potete opporre a tutti gli atti illegittimi una rimostranza scritta e successivamente avviare un contenzioso per far valere i vostri diritti, dovete anche pretendere che le RSU facciano il loro mestiere tutelando "l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro" (art. 3 CCNL 99).

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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