1. No. Come infatti sancisce la Sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 10 marzo 1990 n. 1942, "a norma dell'art. 5, comma 14 del DL 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, dalla L. 638/1983), una volta accertato dalla visita del medico di controllo lo stato di malattia del lavoratore e formulato il relativo giudizio prognostico, non sussiste un obbligo del lavoratore di rispettare le fasce orarie di reperibilità ai fini di ulteriori accertamenti domiciliari in ordine al permanere delle condizioni patologiche - e va pertanto escluso che l'assenza del medesimo in sede di una successiva ispezione domiciliare possa comportare decadenza dall'indennità per il periodo di malattia già accertato - atteso il carattere eccezionale della limitazione della liberta' di movimento imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità e tenuto anche conto che la persistenza dell'obbligo anzidetto si tradurrebbe nella imposizione di un forzato riposo quotidiano non sempre compatibile con gli opportuni metodi di cura, quanto ai tempi ed ai luoghi della medesima".
(Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 3 Mass. giur. lav. 1990, 286. Notiziario giur. lav. 1990, 370. Orient. giur. lav. 1990, fasc. 2,256).
2. Si, può essere disposto il controllo, con le modalità previste dall'art. 23 CCNL 95 come integrato e modificato dall'art. 49 CCNL 99, per ogni assenza certificata (che non deve contenere la diagnosi!). |