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| ASSENTI ALLA VISITA FISCALE |
| Data:
20 Gennaio, 2006 |
| DOMANDA |
Cosa succede se il medico fiscale non ci trova a casa? |
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| RISPOSTA |
Durante il periodo di malattia il lavoratore potrebbe trovarsi in un luogo non conosciuto dalla scuola, in questo caso deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. È anche possibile allontanarsi nelle “fasce di reperibilità” (10.00 – 12.00 e 17.00 – 19.00) dall'indirizzo comunicato, dandone preventiva comunicazione alla scuola e indicando una diversa fascia oraria di reperibilità. Bisogna avere “giustificati motivi”, a richiesta documentati: visite mediche, prestazioni specialistiche, causa di “forza maggiore”, casi di urgenza (rilascio di certificati o prescrizioni mediche, richieste di visite specialistiche e accertamenti diagnostici …), situazioni che richiedano la presenza del lavoratore (funerali, convocazione di pubbliche autorità, partecipazione a concorsi pubblici …) per evitare effetti negativi per il lavoratore stesso o per la sua famiglia.
Se il lavoratore non è in casa il medico fiscale lascia un avviso perché si rechi, il giorno dopo, se non festivo, in ambulatorio.
Contemporaneamente il medico fiscale comunica l’assenza del lavoratore all’Asl che avvisa la scuola. Il lavoratore dovrà giustificare l’assenza anche se la visita in ambulatorio ha confermato la malattia. Se i motivi di giustificazione sono considerati insufficienti sono applicate le sanzioni previste solo dopo “un minimo di verifiche e riscontri" (Decisione Consiglio di Stato sez. V, 19/3/2002), contro cui il lavoratore potrà presentare ricorso. Sono esclusi i controlli in caso di assenza per infortunio (Corte Cassazione sent. 1247/2002), per malattie professionali o per Tbc. Chi si assenta per la malattia del figlio non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie, che riguardano solo il controllo della malattia del lavoratore (art. 47 DLgs 151/2001 e Circ. Inpdap 24/2000). |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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