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MATERNITÀ SUPPLENTI - FLESSIBILITÀ
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DOMANDA

Sono un'insegnante a tempo determinato con contratto al 30/6/2002 e sono in attesa di un bambino.
Il 12/8/02 inizia il settimo mese di gravidanza, devo obbligatoriamente entrare in maternità al 12/8/02 e quindi terminare al 12/01/03, oppure, posso avvalermi del fatto che non siano ancora scaduti i 60gg. dal termine del contratto e quindi posso prendere la maternità allo scadere dei 60gg. facendola così partire dal 29/8/02 e terminandola il 29/01/03 guadagnando qualche giorno in più per stare con il mio bambino?

Ringraziando per la disponibilità porgo cordiali saluti.


RISPOSTA Puoi entrare in maternità anche il 12/8 se hai diritto alla flessibilità del congedo di maternità prevista dall'art. 20 DLgs 151/2001. Infatti, ai sensi della CM INPS 43/2000, "il periodo di "flessibilità" dell'astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese".
Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 dello stesso DLgs. 151/2001, è previsto che "qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione".
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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