Se il 2 settembre non riuscirai ad assumere servizio, ma solo a stipulare il contratto, perché in astensione obbligatoria, avrai diritto all'indennità - ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 151/2001 - solo se l'astensione avviene nelle seguenti condizioni:
entro 60 giorni dalla cessazione di un precedente rapporto di lavoro;
dopo i 60 giorni di cui sopra, se si è in godimento dell'indennità di disoccupazione;
se non si è in godimento dell'indennità di disoccupazione, dopo i 60 giorni di cui sopra, ma entro 180 gg dalla data di cessazione di un precedente rapporto di lavoro, a patto però che nell'ultimo biennio che precede questo periodo risultino a proprio favore 26 contributi settimanali nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità.
Se non rientri in questa casistica dovresti cercare di ottenere la flessibilità del congedo di maternità per spostarlo dopo il 2/9.
Per quanto riguarda la retribuzione la questione è controversa tra chi, come noi, sostiene che laddove non si preveda esplicitamente il contrario la norma vada applicata "estensivamente" a tutto il personale (prova ne sono, ad esempio: l'art. 25 del CCNL 1995 e l'art. 17 del CCNL 2001, che ribadisce il concetto, anche se su un'altra questione; nonché diverse interpretazioni dell'ARAN per altri comparti), e chi invece ritiene prevalente il cosiddetto "principio di tassatività", per cui i contratti dovrebbero esplicitamente prevedere l'applicabilità delle norme alle specifiche tipologie di personale.
Purtroppo i firmatari del contratto non hanno ancora ritenuto opportuno giungere ad una "interpretazione autentica", né al momento c'è giurisprudenza sull'argomento, occorrerà quindi arrivare in giudizio su casi specifici.
A seconda dei casi le risposte alle tue domande cambiano sensibilmente.
Tenendo sempre presente che comunque bisogna assumere servizio (art. 25 comma 16 CCNL1995) o rientrare nella casistica precedente:
nel caso "estensivo":
1. 100%
2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 CCNL 2001, i primi trenta giorni (complessivamente tra i due genitori) sono retribuiti per intero. I successivi (massimo altri 5 mesi) al 30% (art. 34 DLgs. 151/2001), se entro i primi tre anni.
3. L'assegno di maternità (artt. 74 e 75 DLgs. 151/2001) spetta solo se l'indennità di maternità (art. 22 DLgs. 151/2001) risulta essere inferiore all'importo dello stesso assegno.
4. Per continuare a percepire il 100% della retribuzione non devi superare il 5° mese di vita del bambino (a meno di un parto prematuro, art. 11 comma 4 CCNL 2001 e art. 16 DLgs. 151/2001), infatti:
con la flessibilità dell'astensione obbligatoria (art. 20 DLgs. 151/2001) un mese prima e quattro dopo il parto;
un altro mese come al punto 2.
Solo nel caso di malattia del bambino spetterebbero altri 30 giorni (complessivamente tra i due genitori) retribuiti per intero (art. 11 comma 6 CCNL 2001), per ognuno dei primi tre anni di vita del bambino.
"nel caso "tassativo":
1. 80%
2. 30%, per sei mesi, se entro i primi tre anni di vita del bambino.
3. come nel caso "estensivo"
4. no, dopo il 4° mese (con la "flessibilità") 30%. |