Se le "prove di accertamento" cui ti riferisci hanno le caratteristiche del concorso o dell'esame, per il personale con contratto a tempo indeterminato è possibile fruire, per a.s., di 8 giorni di permesso retribuito - art. 49, lett. B, CCNL 99.
Se invece la partecipazione a queste prove è assimilabile ai motivi personali, sempre per il personale con contratto a tempo indeterminato, è possibile fruire, per a.s., di 3 giorni (+ eventualmente altri sei di cui all'art. 19, comma 9, CCNL 95) di permesso retribuito - art. 49, lett. C, CCNL 99. Per il personale con contratto a tempo determinato sono invece previsti al massimo 6 giorni complessivi, non retribuiti, con interruzione dell'anzianità di servizio - art 25, commi 10 e 11, CCNL 95.
Ti ricordo, inoltre, che il dirigente (oltre a non poter entrare nel merito della motivazione, ma solo accertare che la stessa sia esplicitata e documentata, "anche successivamente") dovrebbe formalizzare e comunicare la concessione del permesso "tempestivamente" (CM 301/96), procedendo alla sostituzione del personale secondo le norme vigenti. |