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PERMESSO BREVE
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DOMANDA Il permesso breve di cui all'art. 22 del CCNL95 si riferisce solo all'attività di insegnamento o anche a quella di non insegnamento rientrante fra gli adempimenti dovuti? Se si riferisce, come credo, anche all'attività funzionale all'insegnamento, qualora io abbia prestato regolare servizio nella mattinata in ore di insegnamento o sia stato libero da impegni didattici perchè quello è il mio giorno libero, chiedendo di assentarmi da una riunione pomeridiana del coll. dei docenti, sono tenuta a recuperare le ore non presenziate nella riunione? e a recuperarle in supplenze come recita il CCNL?

RISPOSTA Vista la genericità dell'art. 22, che da un lato prevede la concessione di "permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di 2 ore" - quindi sia per le attività di insegnamento che per quelle funzionali all'insegnamento - ma dall'altro dispone l'eventuale loro recupero "dando possibilmente priorità ... alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi", una situazione come questa andrebbe regolata dal contratto d'istituto tra RSU e DS sull'utilizzazione del personale
 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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