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PERMESSI E GIORNO LIBERO
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DOMANDA Essendomi imbattuto nella vostra bella pagina dedicata ai "F.A.Q.", vorrei sottoporvi anch'io un quesito.
In seguito al riconoscimento dello stato di grave handicap di mia moglie ( che soffre di gravi patologie veramene invalidanti) secondo l'art. 3 della legge 104/92, intenderei usufruire del diritto a tre giorni di permesso mensili così come previsto dall'art. 33 della stessa legge.
In tal caso il mio preside (perfetto esemplare di burocrate!) potrebbe negarmi il "giorno libero" e distribuirmi l'orario in sei invece che in cinque giorni?
Giovanni

RISPOSTA

Caro Giovanni, assolutamente no!
Infatti la fruizione del giorno libero anche se non è un diritto assoluto del/lla lavoratore /trice è ormai unanimemente riconosciuto, in via di prassi, quale dovuta.
Nel numero di questa settimana di Italia Oggi è stata pubblicata una interessante disamina sull'argomento.
Nel tuo caso specifico è palesemente illegittimo che il Dirigente Scolastico possa adottare questa soluzione poichè, in primo luogo non ha tale potere assoluto in virtù del fatto che (dove esercitiamo i nostri diritti), gli Organi Collegiali hanno ancora un potere di indirizzo e di formulazione di criteri in tal senso ed in secondo luogo le RSU hanno facoltà di intervenire rispetto alla materia relativa all'utilizzazione del personale.
Si può aggiungere che lo stesso art. 33 della Legge 104-92 prevede chiare garanzie in relazione alla vicinanza della sede di lavoro, alla impossibilità di trasferimento senza il proprio consenso, etc. e, quindi, non può certamente essere tollerabile che (unico nella scuola), colui che suo malgrado è titolare di questo diritto venga vessato rispetto all'orario di lavoro ed ai giorni di impegno frontale.
Mi parrebbe una violazione gravissima sicuramente sanzionabile dal Giudice del Lavoro.

Spero di averti chiarito quanto hai richiesto e ti saluto.
Nicola Giua
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Art. 33 della Legge 104 integrato dalla nuova Legge sui Congedi Parentali.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Art 33
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

Art. 33 (Agevolazioni)
(modifiche introdotte dalla legge "Sui congedi parentali")

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato [con lui convivente] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

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Inoltre l'art. 20 della legge "Sui congedi parentali" approvata in via definitiva il 22.2.2000…. prevede:

"1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".

 
Risponde Nicola Giua: Cobas-Scuola di Cagliari
 
 
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