Come ci si comporta per l'aggiornamento in caso di malattia?
Questa situazione può rientrare in uno di quei casi giustificabili per uscire nell'orario di reperibilità?
Chi lo decide?
RISPOSTA
Secondo me non c'è dubbio che questo è un motivo per slittare l'orario di disponibilità per la visita fiscale (la formazione è un diritto prioritario del lavoratore e anche un interesse per l'amministrazione).
Basta inviare una comunicazione alla scuola, il comma 16 dell'art. 17 Ccnl 2003 non prevede infatti alcuna autorizzazione.
Peraltro dopo il primo controllo non dovrebbero essercene più: "una volta accertato dalla visita del medico di controllo lo stato di malattia del lavoratore e formulato il relativo giudizio prognostico, non sussiste un obbligo del lavoratore di rispettare le fasce orarie di reperibilità ai fini di ulteriori accertamenti domiciliari in ordine al permanere delle condizioni patologiche - e va pertanto escluso che l'assenza del medesimo in sede di una successiva ispezione domiciliare possa comportare decadenza dall'indennità per il periodo di malattia già accertato - atteso il carattere eccezionale della limitazione della libertà di movimento imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità e tenuto anche conto che la persistenza dell'obbligo anzidetto si tradurrebbe nella imposizione di un forzato riposo quotidiano non sempre compatibile con gli opportuni metodi di cura, quanto ai tempi ed ai luoghi della medesima" (Corte di Cass., sez. lav. Sent. 1942/1990).
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo