La materia è regolata dall'art. 25 del CCNL 95 per come modificato dall'art. 49 del CCNL 2001.
Una modificazione espressa in modo così contorto, da vanificarne spesso gli effetti positivi.
Infatti, la lett. L dell'art. 49 del CCNL 99 modifica il comma 18 dell'art. 25 del CCNL equiparando i supplenti nominati dal Provveditore al primo anno (art. 25, comma 8 CCNL 95) ai docenti di religione assunti con incarico annuale (art. 25, comma 6, CCNL 95), a loro volta già equiparati ai supplenti al secondo anno di servizio continuativo.
Pertanto, fin dalla data di stipulazione del CCNL 99 - 25/5/1999 - tutti i supplenti nominati dal Provveditore (siano essi al primo anno o successivi) hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione, in ciascun anno scolastico, è per intero nel primo mese di assenza, 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo si ha diritto alla conservazione del posto, ma senza assegni. |