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| MALATTIA E ASTENSIONE FACOLTATIVA |
| Data:
15 Settembre, 2003 |
| DOMANDA |
Sono una insegnante elementare a T.I. in astensione facoltativa dal 17 marzo al 30 aprile 2004. Mio figlio si è ammalato. Posso interrompere l'astensione facoltativa (ridotta al 30%) e chiedere i giorni per la malattia del bambino retribuiti al 100%? |
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| RISPOSTA |
Il punto 5 della Circ. Inps 8/2003 prevede che "per la malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta durante la fruizione del congedo parentale, anche oltre 60 gg. dall'inizio del congedo stesso (che, come è noto, è frazionabile), il periodo di protezione assicurativa non inizia a decorrere e la malattia stessa, debitamente notificata e documentata, deve essere indennizzata (in misura intera), ove ne ricorrano i presupposti, secondo i limiti e le modalità previsti dalla relativa normativa, ovviamente nella presunzione, salvo diversa indicazione del genitore interessato, che quest'ultimo intenda sospendere la fruizione del congedo parentale". |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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