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CURE TERMALI
Data:   
DOMANDA Sono una insegnante di scuola elementare con contratto a tempo indeterminato.
Ho la necessità di sottopormi ad un ciclo di cure termali (12 giorni).
Avendo richiesto informazioni in segreteria, mi è stato detto che non è più possibile di usufruire delle cure termali come malattia nel corso dell'anno di attività didattica (ad esempio ottobre), ma solo durante le ferie estive.
E' corretto quanto mi hanno detto? In caso contrario, quale documentazione devo fornire?

RISPOSTA

No, le cose non stanno esattamente come ti hanno detto.
In linea col progressivo smantellamento dei diritti dei pubblici dipendenti (pensioni, congedi, aspettative, salari) frutto degli accordi tra governo e Cgil-Cisl-Uil dal 1992 ai giorni nostri, il comma 42 dell'art. 3 della L. 537/93 ha abrogato le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Quindi le cure termali, come qualunque altra terapia, non prevedono più uno specifico congedo, ma possono rientrare nel periodo di un'eventuale prognosi prescritta dal medico per malattia (art. 23 CCNL 95). Occorre il certificato medico.

Le ferie e l'attività didattica non c'entrano niente.

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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