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| CONGEDI PER GRAVI PATOLOGIE |
| Data:
20 Gennaio, 2006 |
| DOMANDA |
Un'insegnante a tempo indeterminato ha bisogno di chiedere un periodo per assistere il proprio compagno, con cui convive senza essere sposati, affetto da grave patologia.
Oltre ai 3 giorni + 6 di ferie retribuite, è possibile usufruire dei tre giorni al mese previsti dalla legge 104/92?
Per poter usufruire di un periodo più lungo può fare ricorso al congedo previsto dal DI 278/2000 in attuazione dell'art. 4 della L.53/2000?
Manterrebbe anche la retribuzione, tutta o in parte?
Infine, che tipo di certificazione deve essere prodotta? |
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| RISPOSTA |
I 3 giorni previsti dall'art. 33 L. 104 possono essere fruiti per l'assistenza a parenti o affini entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, non sono previsti per i conviventi.
Invece l'art. 2 del D.I. 278/2000 indica tra i beneficiari del congedo per gravi motivi familiari (max 2 anni) anche i componenti della famiglia anagrafica (che secondo il Regolamento Anagrafico sono anche i conviventi con i quali si dichiari esistere un "vincolo affettivo").
L'art. 4 L. 53/2000 prevede però che "durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non é computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria".
Solo l'art. 4-bis L. 53/2000 (introdotto dall'art. 80 comma 2 L. 388/2000, e successive modificazioni, ora art. 42 Dlgs 151/2001 "Testo unico sui congedi parentali") prevede che il congedo sia retribuito, ma lo limita a "la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104".
Alla luce di questa ricostruzione la collega può fruire dei congedi ma senza retribuzione, per la certificazione e altri aspetti particolari vedi gli artt. 2 e 3 del D.I. 278/2000. |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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