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CONGEDI PARENTALI
Data:    08 Gennaio, 2002
DOMANDA Vorrei sapere quali sono i diritti (permessi, congedi ecc.) di un neo-papà, in quanto a scuola mi sono stati citati solo "3 gg. per motivi familiari". Ma non c'era stata una modifica alla normativa? La mamma non è nel pubblico impiego.
Grazie.
Lucio Lorusso

RISPOSTA

La Legge 8 marzo 2000, n. 53 ha modificato e integrato la L. 1204/71 e la L. 903/77 che già prevedevano anche per il padre diritto a fruire di permessi e congedi.
Per quanto riguarda i congedi parentali la precedente normativa è stata modificata dall'art. 11 del CCNL 2001 (vedi anche Circ. Inps n. 109/2000). Astensione facoltativa dal lavoro: il diritto del genitore di astenersi dal lavoro (nei primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra madre e padre, continuativo o frazionato, di 10 mesi, elevabili ad 11) ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto (diritto del padre con madre non lavoratrice).
I primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti al 100% (i rimanenti periodi, entro il terzo anno di vita del bambino, al 30%).
La frazionabilità va intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro.
La richiesta di fruizione e/o di proroga va inoltrata, di norma, 15 giorni prima della decorrenza del periodo di astensione facoltativa, ma in presenza di particolari e comprovate situazioni personali si può presentare domanda entro le 48 ore precedenti la decorrenza.

Riposi orari per "allattamento": ne viene riconosciuta la possibilità anche al padre lavoratore dipendente nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. È da ritenere escluso un diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa (fatta salva l'ipotesi di grave infermità).

Malattia del bambino: per ciascun anno di età del bambino, sino al compimento del terzo, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita al 100% come per l'astensione obbligatoria.
Dopo il compimento del terzo anno e fino all'ottavo, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.
Per i periodi di astensione facoltativa, di riposo e di malattia del bambino è prevista, a seconda dei casi, la contribuzione figurativa, la facoltà di riscatto e la CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (vedi sul nostro Vademecum - http://cobas-scuola.org/vademecumFrame.html ).

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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