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CONGEDI PARTICOLARI
Data:   
DOMANDA Un collega che ha la cattedra a Torino, è al momento in provincia di Terni perchè i genitori sono gravemente ammalati.
Mi chiedeva se c'era qualche normativa che potesse sfruttare per poter rimanere a curare i suoi genitori.
Pino

RISPOSTA

Il collega ha la possibilità di richiedere i tre giorni di permesso retribuiti per motivi familiari e gli ulteriori 6 giorni di ferie usufruibili per gli stessi motivi. Successivamente, può richiedere un periodo di congedo particolare per grave patologia dei genitori fino a due anni.
Il diritto è stato previsto dal regolamento sui congedi per eventi e cause particolari - D.I. n° 278 del 21 luglio 2000 - pubblicato sulla G.U. n° 238 dell'11 ottobre 2000.

Il periodo di congedo particolare non è retribuito (se non per i primi tre giorni - vedi art. 1 del regolamento), perchè le eventuali condizioni più favorevoli, che possono essere previste dai contratti (vedi art. 4), non sono state ancora contrattate.
I soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile (richiamati dall'art. 2 comma 1 del regolamento), per i quali può essere richiesto il congedo sono: il coniuge, i figli, i genitori, i generi, le nuore, il suocero, la suocera, i fratelli e le sorelle

 
Risponde Nicola Giua: Cobas-Scuola di Cagliari
 
 
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