No, non è vero che l'unica certificazione valida sia solo quella del medico curante.
Infatti il comma 11 art. 17 Ccnl 2003 prevede genericamente un certificato medico di giustificazione e addirittura esclude (comma 12) il controllo della malattia in caso di ricovero in strutture ospedaliere. Infine anche l'Inps "attribuisce validità, ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, anche alla certificazione rilasciata dagli ospedali o dalle strutture di pronto soccorso" (punto 6 Circ. Inps 25/7/2003).
Né il DSGA, né chiunque altro, ha comunque competenza in ordine all'accettazione o meno delle giustificazioni, sarà eventualmente il DS a contestare il fatto e chiedere spiegazioni. |