La Direzione si riferisce al comma 7 dell'art. 11 CCNL 2001 (ora comma 6 art. 12 Ccnl 2003) che recita:
"I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6 (che comprendono anche l'ex "astensione facoltativa", ora "congedo parentale" Capo V del DLgs. 151/2001, n.d.r.), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice".
Anche il punto 1.3 della Circ. INPS 109/2000 prevede "che tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l'altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro". |