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ASTENSIONE FACOLTATIVA – SUPPLENTI
Data:    27 Aprile, 2003
DOMANDA Sono una docente con contratto a tempo determinato, vorrei sapere se posso usufruire dei sei mesi di astensione facoltativa, per mia figlia che ora ha 6 anni. Faccio presente che, precedentemente, non ne ho usufruito.
Ed inoltre:
1) tale astensione è retribuita?
2) vale ai fini contributivi?
3) se ne può usufruire in due periodi distinti?

RISPOSTA

Si, puoi fruire dei 6 mesi di congedo parentale (ex astensione facoltativa) previsti dall'art. 32 comma 1 lett. a) del DLgs. 151/2001, purché l'altro genitore non ne abbia fruito per oltre 5 mesi.

1. Non è prevista retribuzione, ma un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione che però ti spetta solo "a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria" (art. 34 comma 3).

2. "I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato" (art. 35 comma 2)

3. Si (art. 11 CCNL 2001).

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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