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| ASTENSIONE FACOLTATIVA – RETRIBUZIONE |
| Data:
27 Aprile, 2003 |
| DOMANDA |
Sono un docente con contratto a tempo indeterminato. Per necessità familiari ho utilizzato 30 giorni di congedo parentale nel Novembre 2002, visto che mia figlia aveva 7 anni appena compiuti, e che in passato nè io nè il mio coniuge avevamo mai usufruito di alcuna forma di congedo parentale (o astensione facoltativa) (e tantomeno di astensione obbligatoria). Di conseguenza mi aspettavo che la mia scuola retribuisse al 100% questo periodo di congedo parentale fruito (art 11 co. 5 del CCNL 2001) trattandosi dei primi trenta giorni fruiti in assoluto entro il limite degli 8 anni della bambina. La mia scuola, all'atto pratico, ha però delle serie perplessità in proposito e parla di consistente decurtazione percentuale dello stipendio. Quale tesi è quella giusta: la mia tesi della retribuzione al 100% o quella della retribuzione ridotta in una consistente percentuale? |
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| RISPOSTA |
Sull'argomento esistono interpretazioni, che non condividiamo in quanto in contrasto con art. 11 del CCNL 2001, come anche con le circolari INPDAP 24 e 49 del 2000, che limiterebbero ai primi tre anni di vita del bambino la possibilità di retribuzione al 100%.
Qualora l'amministrazione dovesse insistere nella riduzione al 30%, occorrerà rivolgersi al giudice. |
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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo |
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