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ASSISTENZA HANDICAP SENZA CONVIVENZA
Data:    8 Settembre, 2003
DOMANDA Assisto mia madre handicappata in situazione di gravità senza però convivere con lei. Quali sono le condizioni per usufruire dei permessi previsti dalla legge 104?

RISPOSTA

La Circ. INPS 133/2000 prevede che, in base all’art. 20 della L. 53/2000, i genitori e i familiari lavoratori di persone handicappate in situazioni di gravità, di cui al 3° comma dell’art. 3 della L. 104/1992, non ricoverate a tempo pieno (art. 33, commi 1, 2 e 3 della legge n. 104/1992), possono fruire dei tre giorni di permesso mensile anche se il portatore di handicap non è convivente a condizione che l’assistenza sia continua ed esclusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente.
La “continuità” consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
La “esclusività” va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo.

Impossibilità di assistenza da parte del familiare non lavoratore
Oltre ai “motivi obiettivamente rilevanti” indicati nella circ. 37/99 (par. 2, lett. A), applicabili anche a persona non lavoratrice, diversa dal genitore, sempre che risulti essere l’unica in famiglia in grado di prestare assistenza (grave malattia, presenza in famiglia di più di tre minorenni, presenza in famiglia di un bambino inferiore a 6 anni, necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore, da valutare a cura del medico di Sede), ulteriori motivi di impossibilità di assistenza da parte di soggetti non lavoratori conviventi con il soggetto handicappato individuati dal Comitato amministratore G.I.A.S con deliberazione n. 32 del 7.3.2000, per i quali, quindi, al lavoratore (genitore o parente o affine entro il 3° grado, convivente o meno con l’handicappato) possono essere riconosciuti i permessi, senza necessità di valutazioni medico-legali:
- riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate);
- riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
- età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente);
- infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
- età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta; per gli invalidi di età inferiore a 70 anni, possono essere applicati i criteri di cui al capoverso successivo.
I motivi di carattere sanitario, debitamente documentati, del familiare non lavoratore, come ad esempio le infermità temporanee che non diano luogo a ricovero ospedaliero, dovranno essere valutati dal medico di Sede al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell’handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest’ultimo, di prestare assistenza.
Inoltre un ulteriore motivo di impedimento -ugualmente identificato, in altra circostanza, dal Comitato G.I.A.S.- all’assistenza da parte del familiare non lavoratore convivente con la persona handicappata può essere quello determinato dalla mancanza di patente di guida del non lavoratore; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente handicappato per visite mediche, terapie specifiche e simili e dichiara l’impossibilità di far trasportare la persona handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida.

 
Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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