L'art. 24 del CCNL 95 prevede l'aspettativa per motivi di famiglia, che continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 3/57.
Un'altra tipologia di aspettativa, aggiuntiva e cumulabile alla precedente, è quella prevista dall’art. 26, comma 14, L. 448/99 (un anno ogni dieci)
L'aspettativa è concessa dal capo di istituto a partire da qualunque momento.
Col CCNL 95 non è più prevista l'aspettativa per malattia. |