Visto che anche l'aspettativa per motivi di studio e ricerca (art. 24 comma 2 CCNL 95) è regolata dall'art. 69 del DPR 3/57 "l'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta".
La possibilità di rifiuto è estremamente remota e, come detto sopra, va debitamente motivata.
Esiste anche una tipologia aggiuntiva di aspettativa (art. 26, comma 14, L. 448/99), i cui periodi spettano “di diritto ai docenti, senza pertanto la richiesta di specifiche motivazioni per la loro fruizione ..." (Nota Min. Tesoro 26/4/2000 prot. 119397). |