Per quanto mi risulta, l'art. 45 del DLgs. 151/2001 prevede la possibilità di fruire dei riposi giornalieri "in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino".
Ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 151/2001, spetta comunque il congedo parentale (ex astensione facoltativa) e "qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare" (art. 36 comma 3 DLgs. 151/2001).
L'art. 11 comma 5 del CCNL 2001 prevede per i primi trenta giorni l'intera retribuzione.
Ai sensi dell'art. 27 del DLgs. 151/2001 deve essere l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione a certificare la durata del congedo. |