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COMUNICAZIONE VOLONTARIA ADESIONE SCIOPERO
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DOMANDA

Cari COBAS, in merito all'oggetto, di cui si riporta il testo, vorrei sapere se è legittima l'interpretazione del dirigente scolastico che pretende tale comunicazione dai docenti sulla base della responsabiltà, per mancata vigilanza sugli alunni, che cadrebbe sui docenti nel caso di loro partecipazione allo sciopero senza aver comunicato tale volontà prima.

Distinti saluti - D. T.


RISPOSTA

"art 3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto o dal provveditore agli studi."

No, l'interpretazione (se così si vuol chiamare ma è più una sua invenzione), non può essere questa. Infatti, il lavoratore o la lavoratrice non ha alcun onere per poter scioperare e può legittimamente deciderlo fino ad un secondo prima dell'orario di servizio del giorno dello sciopero. Come si evince chiaramente dall'art. 3 della disciplina di regolamentazione dello sciopero allegata al CCNL 99 (che comunque non condividiamo e che è stato firmato da CGIL, CISL, UIL e SNALS), prevede responsabilità in capo al Dirigente Scolastico e non dei docenti o non docenti.

Se a seguito della richiesta di comunicazione da parte del Capo d'Istituto nessuno o solo una parte del personale ha VOLONTARIAMENTE espresso una formale adesione allo sciopero lo stesso è tenuto "sulla base dei dati conoscitivi disponibili" a valutare "l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero," a comunicare "le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi". Pare assolutamente chiaro che nel caso in cui il Capo d'Istituto abbia una chiara conoscenza del numero di scioperanti o, al contrario, non abbia alcuna o scarsa conoscenza delle intenzioni di sciopero del personale debba comunque comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento (servizio regolare, orario ridotto o addirittura la sospensione del servizio).

Se il Dirigente Scolastico non assume alcuna iniziativa e non comunica alcunchè alle famiglie gli eventuali disservizi e/o i problemi per mancata vigilanza sugli alunni sono INTEGRALMENTE NELLA SUA RESPONSABILITA'. I lavoratori e le lavoratrici che scioperano in tal giorno non sono in servizio e non possono avere ALCUNA RESPONSABILITA' su quanto accade a scuola. E' vero che l'ARAN in autunno aveva proposto ai soliti Confederali e SNALS un nuovo testo di regolamentazione del diritto di sciopero nel quale si prevedeva l'OBBLIGATORIETA' della comunicazione di adesione allo sciopero ma tale VERGOGNA è parsa troppo anche ai firmaioli sindacali e la trattativa si è interrotta. Il tuo Capo d'Istituto confonde, quindi, un testo proposto dalla parte pubblica con una norma contrattuale che esiste solo nei suoi sogni.

 
Risponde Nicola Giua: Cobas-Scuola di Cagliari
 
 
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