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ASSEMBLEE STUDENTI – SORVEGLIANZA
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DOMANDA

Al mio preside che pretende la presenza a scuola dei docenti durante le assemblee studentesche ho scritto:

" L'articolo13 del decreto legislativo n° 297/94 precisa che "All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino". Quindi, non vi é obbligo di partecipare qualora il collegio dei docenti non abbia deliberato alcuna iniziativa. Ciò é quanto ha risposto il ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale personale - Prot. n. 5208/N12/Div.X - Sez.III del 1993 a un Preside di Falconara: "Con riferimento alla nota n.4901/A31, inviata anche a codesto Ufficio del preside dell'Istituto indicato in oggetto, nel ribadire quanto già precisato con la precedente nota n.2851/n.12 del 20 luglio 1990, relativa alla stessa questione, si comunica che in occasione delle assemblee studentesche tenute durante lo svolgimento delle lezioni, gli insegnanti, privi di impegnideliberati dal collegio dei docenti nell'ambito delle attività non di di insegnamento, possono non recarsi a scuola in quanto ogni attività didattica è sospesa - (Nota n. 795 del 20 marzo 1982 dal Ministero pubblica istruzione - Ufficio decreti delegato - al Provveditore agli studi di Milano). Si sottolinea, infine, che solo nel caso di assemblea convocata per le elezioni degli organi collegiali é richiesta la presenza, oltre che di tutti i genitori, anche dei docenti al fine di illustrare la procedura elettorale agli interessati, come precisato dall'ordinanza ministeriale n.246 del 21 settembre 1990". (Il Sottosegretario di Stato). Per completezza si trascrive anche la citata nota n. 795 al Provveditore di Milano:
"In occasione delle assemblee studentesche tenute durante l'orario delle lezioni, ai sensi dell'art. 42 del Dpr 416/74,la sospensione delle lezioni stesse, per esigenze di carattere organizzativo all'interno della scuola, deve essere estesa a tutte le classi e, conseguentemente, é sospeso ogni tipo di attività didattica".

Firmato: prof.Luigi Giagnorio

Lui ha risposto così:

Caro Prof. Giagnorio,
la situazione non è esattamente come sembrerebbe risultare dalle note da te citate.
1° All'art. 13 c. 8 del D. lgs n. 297/1994, in effetti è scritto: "(...) All'Assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino"".
La norma che si ricava dalla suddetta disposizione è che al Preside o al suo delegato ovvero ai docenti che lo desiderino è conferito il potere ("possono") di assistere (ma non di prendere la parola, se non espressamente richiesto dagli alunni) alle assemblee. Il che è come dire che se non lo ritengono possono anche non assistere alle Assemblee, ma questo non significa che sono liberi di starsene a casa. Non si ricava questa norma dalla disposizione, altrimenti, là dove (anche nel CCNL del comparto Scuola) si parla di assenze del personale docente, dovrebbe esserci una disposizione scritta del tenore: "i docenti sono liberi dal servizio in tutti i giorni in cui gli alunni si riuniscono in Assemblea". Tale disposizione non c'è.
2° Le Circolari e comunicazioni da te citate vanno lette nella loro integrità per comprendere il contesto cui si riferiscono e l'oggetto che intendono disciplinare. V'è da aggiungere che il DPR n. 416/74 è stato abolito (come sono stati aboliti gli altri Decreti delegati, perché tutti riscritti (con modifiche) all'interno del D. Lgs n. 297/1994. Per cui tutte le norme che fanno riferimento alla citata disposizione sono nulle.
E inoltre: l'obbligo di vigilanza dei docenti sugli alunni, fino a quando essi si trovano nella scuola, non viene mai meno. All'occorrenza, ci possiamo divertire a trovare precise disposizioni in merito.
3° In una delle note da te citate, è scritto: "gli insegnanti, privi di impegni deliberati dal collegio dei docenti nell'ambito delle attività non di insegnamento, possono non recarsi a scuola in quanto ogni attività didattica è sospesa" - (Nota n. 795 del 20 marzo 1982 dal Ministero pubblica istruzione - Ufficio decreti delegato - al Provveditore agli studi di Milano).
Ebbene. Intanto è da dire che una "nota" scritta da un "Ufficio Decreti Delegati" abolito non può sostituire ad una Legge del parlamento. Poi, è da aggiungere che il Preside può (e spesso lo fa) disporre, durante l'orario di servizio dei docenti, tutta una serie di attività e servizi cui il docente è tenuto (conferenze di servizio, attività di aggiornamento, Gruppi di progetto, colloqui con i singoli docenti nell'ambito dei poteri di vigilanza didattica, doveri di vigilanza sugli alunni, ripresa delle attività didattiche in caso di sospensione delle Assemblee, ecc...)

In conclusione: IL DOCENTE NON E' LIBERO DI STARSE A CASA.

Grazie, ad ogni modo, per la tua partecipazione attiva al dibattito sulla problematica, che certamente presenta diversi punti oscuri, non sufficientemente chiariti nelle disposizioni di legge in vigore, tant'è che le "interpretazioni" circa la norma da applicare caso per caso, spesso divergono,a seconda della questione o dell'oggetto cui s'intende dare sistemazione.
Firmato: il Dirigente scolastico.

Che cosa ne pensi? Mi puoi dare qualche suggerimento per rispondergli adeguatamente?


RISPOSTA

1. "Tale disposizione" non può esserci perchè non è un'assenza. Nel contratto è indicato quando il lavoratore è obbligato a prestare il proprio servizio, non quando non lo è! Ad esempio non c'è scritto che nel mese di agosto può starsene a casa! Significa che deve andare a scuola? No, se non ci sono attività deliberate dal collegio. La norma è chiara: se non c'è attività didattica o attività funzionali non c'è nessun obbligo ad andare a scuola!

2. I Decreti Delegati non sono stati "aboliti" (caso mai "abrogati"), bensì trasfusi, con modifiche, nel Testo Unico - DLgs. 297/94, pertanto le precisazioni successive rimangono valide se la norma non è stata modificata altro che annullate.
Si, sull'obbligo di vigilanza ci possiamo divertire a trovare precise disposizioni in merito, peccato che il tuo preside non lo faccia e credo non lo abbia mai fatto. Tutte le sentenze della Corte di Cassazione (un parziale elenco alla voce INCIDENTI sul nostro Vademecum), infatti riconoscono la responsabilità del docente solo quando quest'ultimo abbia violato, per dolo o colpa grave, gli obblighi di servizio (art. 55 DLgs. 165/2001, DPR 3/57 Parte Prima - Titolo II - Capo II - Responsabilità). Nel caso della sorveglianza, visto che i docenti non sono "sorveglianti", essa è strettamente connessa con l'attività di insegnamento (in un dato spazio, in un dato tempo, per determinate attività), e la prima non sussiste se non c'è anche la seconda.
È il DS il responsabile in tutti gli altri casi, o coloro che venissero da lui delegati.

3. Quale sarebbe questa legge del Parlamento? Sono i contratti a stabilire gli obblighi di lavoro (vedi a questo proposito la voce OBBLIGHI DI LAVORO nella nuova versione telematica del nostro Vademecum: http://cobas-scuola.org/vademecumFrame.html) e le modalità della loro realizzazione. Il preside non può disporre nulla che non sia previsto nel PIANO DELLE ATTIVITÁ deliberato dal Collegio (art. 24 comma 4 CCNL 99). Nel caso lo facesse bisogna opporgli una RIMOSTRANZA (vedi sempre il Vademecum).

IN CONCLUSIONE, SE NON CI SONO LEZIONI, ESAMI, CONSIGLI, COLLEGI O QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÁ DELIBERATA DAGLI ORGANI COLLEGIALI, I DOCENTI NON HANNO NESSUN OBBLIGO PER STARE A SCUOLA!

a presto
ferdinando

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Risponde Ferdinando Alliata: Cobas-Scuola di Palermo
 
 
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