La fruizione del diritto alla formazione del personale docente e le condizioni di partecipazione sono regolati dall'art. 13 CCNL 99 e dall'art. 12 del CCNI 99, che prevedono la fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione se riconosciute dall'amministrazione, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
Pertanto se nel "Piano annuale delle attività di aggiornamento", deliberato dal Collegio della tua scuola (art. 13 CCNI 99), è stata prevista la forma di aggiornamento di cui parli, oppure si è deliberato di consentire, riconoscendola come funzionale alla qualificazione professionale, la partecipazione a qualunque iniziativa scelta autonomamente puoi chiedere di fruire dell'esonero.
Inoltre, dovresti verificare quali criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono stati definiti nell'ambito della contrattazione decentrata presso il Provveditorato.
Chiedi anche alle RSU cosa è stato previsto nella tua scuola su questi criteri (comma 3, lett. l, art. 6 CCNL 99 e comma 13, art. 12 CCNI 99)
In aggiunta ai 5 giorni il capo di istituto dovrebbe anche assicurare un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione. |