In generale non ci può essere nessun obbligo di aggiornamento se il collegio non lo ha deliberato.
Su tutta la questione allego uno stralcio dal nostro VADEMECUM:
La formazione-aggiornamento entra a far parte della funzione docente (art. 23 CCNL 99).
Il Piano annuale delle attività di aggiornamento è deliberato dal Collegio tenendo conto della Direttiva annuale del MPI (da emanare entro il 31 ottobre), e "considerando anche esigenze ed opzioni individuali" (art. 13 CCNI 99).
Per evitare quindi di incorrere in una sorta di aggiornamento coatto stabilito dalla maggioranza del Collegio è necessario rendere esplicite nel verbale queste "opzioni individuali" sottolineando la non obbligatorietà alla partecipazione alle attività di aggiornamento contenute nel Piano e consentire/riconoscere come funzionale alla qualificazione professionale la partecipazione a qualunque iniziativa scelta autonomamente, ricordando inoltre che pari condizioni di fruizione dovrebbero essere garantite a tutti (art. 12 CCNI 99),
Sono confermati i 5 giorni l'anno per partecipare anche in qualità di formatore, esperto o animatore,"con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi":
assunzione di un supplente nella materna e elementare;
sostituzione con colleghi (a disposizione o con pagamento di ore eccedenti) nella secondaria. |