Il DLgs. 626/94 (e successive modificazioni) prevede che la formazione rientri tra le misure generali di tutela per la protezione e la sicurezza dei lavoratori (art. 3, comma 1, lett. s).
È compito del servizio di prevenzione e protezione provvedere “a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori “, “a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21” (art. 9 comma 1 lett.d - f). Il dirigente deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione (art. 21) e formazione (art. 22). Formazione che deve avvenire “durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” (art. 22 comma 6).
Pertanto il dirigente e/o il Responsabile della sicurezza devono proporre programmi di formazione realmente fruibili a tutti i lavoratori. Se non lo facessero inadempienti sarebbero loro, certamente non i lavoratori.
Inoltre se il corso può essere fatto sul cd-rom, la scuola deve rendere disponibile l’hardware necessario.
In ogni caso la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro:
per i docenti durante l'attività di insegnamento, oppure nelle 40 ore destinate alle attività collegiali, art. 42 comma 3 lett.a. CCNL 95;
In generale non ci può essere nessun obbligo di aggiornamento se il collegio non lo ha deliberato.
Su tutta la questione allego uno stralcio dal nostro VADEMECUM:
La formazione-aggiornamento entra a far parte della funzione docente (art. 23 CCNL 99).
Il Piano annuale delle attività di aggiornamento è deliberato dal Collegio tenendo conto della Direttiva annuale del MPI (da emanare entro il 31 ottobre), e "considerando anche esigenze ed opzioni individuali" (art. 13 CCNI 99).
Per evitare quindi di incorrere in una sorta di aggiornamento coatto stabilito dalla maggioranza del Collegio è necessario rendere esplicite nel verbale queste "opzioni individuali" sottolineando la non obbligatorietà alla partecipazione alle attività di aggiornamento contenute nel Piano e consentire/riconoscere come funzionale alla qualificazione professionale la partecipazione a qualunque iniziativa scelta autonomamente, ricordando inoltre che pari condizioni di fruizione dovrebbero essere garantite a tutti (art. 12 CCNI 99),
Sono confermati i 5 giorni l'anno per partecipare anche in qualità di formatore, esperto o animatore,"con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi":
- assunzione di un supplente nella materna e elementare;
- sostituzione con colleghi (a disposizione o con pagamento di ore eccedenti) nella secondaria. |